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Ordinanza — n. 41389/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as main sentence is at statutory minimum and lacks meaningful criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tanzi Loris inadmissible regarding the main sentence for fraudulent bankruptcy. The court found the lower court's sentence was set at the statutory minimum of three years, rendering the cited lack of motivation criticisms devoid of concrete and useful significance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: When a sentence is imposed at the statutory minimum, censure of the reasoning lacks concrete and useful significance, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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statutory minimum sentence lack of useful criticism inadmissible appeal fraudulent bankruptcy procedural costs bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI LORIS nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 20/11/1972 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, in quanto la pena principale irrogata dal giudice di rinvio, in ordine al superstite reato di bancarotta fraudolente documentale di cui al capo F), è attestata sul minimo edittale (tre anni di reclusione) e le censure di difetto di motivazione al riguardo sono prive di concreto e utile significato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/