Court dismisses appeal against fraud conviction for altering income documents to obtain residence permit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's conduct of altering income documents constituted fraud under Italian law. The lower court had already excluded the possibility of gross negligence, finding the alteration specifically intended to evade the risk of obtaining a residence permit through deception. Consequently, the appeal failed to challenge the substantive evidence of criminal intent, leading to the dismissal of the request and an order for the applicant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 8-bis, T.U. imm.; Art. 49, secondo comma, cod. pen.: The court must assess whether the defendant's conduct, even if formally resembling a specific legal type, is concretely capable of prejudicing the protected legal interest, thereby establishing the requisite intent for criminal liability.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH SARBJIT nato il 21/09/1988 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, in entrambi i connessi motivi in cui si articola, in quanto la condotta posta in essere (alterazione di documentazione reddituale rilasciata dal datore di lavoro, funzionale al rilascio del permesso di soggiorno) non appare soltanto esteriormente conforme alle fattispecie legale (art. 5, comma 8-bis, T.U. imm.), ma risulta concretamente idonea, nella prospettiva di cui all'art. 49, secondo comma, cod. pen., a pregiudicare l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (scongiurare il pericolo che il titolo di permanenza sia ottenuto con la frode), avendo il giudice a quo escluso - con plausibile motivazione, facente leva sulla complessità dei riscontri che permisero, a distanza di tempo, di rilevare l'incongruità dei dato documentale - l'ipotesi della falsità grossolana;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i