Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative, rejecting claims regarding mandatory travel document violations and burglary tool possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal generic and repetitive, noting that the appellant ignored the appellate court's reasoning on both the violation of mandatory travel documents and the possession of burglary tools. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide new arguments against the well-motivated second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal declared generic and reiterative is inadmissible when the appellant ignores the pertinent judicial arguments and fails to present new grounds against a congruently motivated second-instance decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO FABIAN nato a PISA il 29/05/1978 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare generico e reiterativo, a fronte di pronuncia di appello congruamente motivata in ordine ad entrambe le imputazioni ascritte; che infatti, quanto alla violazione del foglio di via obbligatorio, l'avvenuta contestazione per via gerarchica del provvedimento amministrativo (rivelatasi poi infruttuosa) non esimeva, in tutta evidenza, dal rispetto dei relativi obblighi nelle more; quanto al reato ex art. 707 cod. pen., il possesso di almeno parte degli strumenti atti allo scasso, trovati indebitamente nella disponibilità dell'imputato, non era giustificato alla luce del mestiere esercitato, come dal giudice distrettuale ineccepibilmente notato; in tema di particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche e pena, il ricorrente ignora del tutto le pertinenti argomentazioni giudiziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso