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Ordinanza — n. 41386/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41386/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41386/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PUMA GIUSEPPE nato a SALAPARUTA il 07/10/1950 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto totalmente inidoneo a scalfire il logico impianto motivazionale della sentenza stessa in ordine all'affermazione della penale responsabilità sul tentato omicidio; che infatti, quanto al primo motivo, il rilievo giudiziale dell'animus necandi è ineccepibilmente basato, secondo il corretto approccio della prognosi postuma (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012- 01), sulla natura offensiva dello strumento impiegato (un affilato coltello a serramanico), sulla reiterazione dei colpi, sulle zone del corpo attinte (tra cui il volto e l'addome); quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che, nei reati di danno a forma libera, quale l'omicidio, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale diretto a produrre l'evento (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259- 01), nella specie già innescato allorché l'imputato si decise a chiamare i soccorsi; quanto al terzo motivo, la provocazione è stata ragionevolmente esclusa, se non altro, per evidente difetto di correlazione causale tra le modeste offese verbali in tesi subite e l'azione omicida pianificata (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823-01), mentre il giudizio di comparazione tra circostanze, risoltosi nell'equivalenza delle attenuanti generiche, involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41386/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012- 01), sulla natura offensiva dello strumento impiegato (un affilato coltello a serramanico), sulla reiterazione dei colpi, sulle zone del corpo attinte (tra cui il volto e l'addome); quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che, nei reati di danno a forma libera, quale l'omicidio, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale diretto a produrre l'evento (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259- 01), nella specie già innescato allorché l'imputato si decise a chiamare i soccorsi; quanto al terzo motivo, la provocazione è stata ragionevolmente esclusa, se non altro, per evidente difetto di correlazione causale tra le modeste offese verbali in tesi subite e l'azione omicida pianificata (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823-01), mentre il giudizio di comparazione tra circostanze, risoltosi nell'equivalenza delle attenuanti generiche, involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione;

Parole chiave

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tentato omicidio intenzionale istigazione e aiuto al suicidio omicidio su richiesta della vittima attentato inchiesta penale per omicidio omissione di soccorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PUMA GIUSEPPE nato a SALAPARUTA il 07/10/1950 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto totalmente inidoneo a scalfire il logico impianto motivazionale della sentenza stessa in ordine all'affermazione della penale responsabilità sul tentato omicidio; che infatti, quanto al primo motivo, il rilievo giudiziale dell'animus necandi è ineccepibilmente basato, secondo il corretto approccio della prognosi postuma (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012- 01), sulla natura offensiva dello strumento impiegato (un affilato coltello a serramanico), sulla reiterazione dei colpi, sulle zone del corpo attinte (tra cui il volto e l'addome); quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che, nei reati di danno a forma libera, quale l'omicidio, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale diretto a produrre l'evento (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259- 01), nella specie già innescato allorché l'imputato si decise a chiamare i soccorsi; quanto al terzo motivo, la provocazione è stata ragionevolmente esclusa, se non altro, per evidente difetto di correlazione causale tra le modeste offese verbali in tesi subite e l'azione omicida pianificata (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823-01), mentre il giudizio di comparazione tra circostanze, risoltosi nell'equivalenza delle attenuanti generiche, involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co