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Ordinanza — n. 41385/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41385/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41385/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECCHIA ADRIANO nato a MILANO il 18/12/1970 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAiMi- - SCI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, pubblicata il 7 aprile 2022; esaminato il ricorso straordinario, proposto il 23 marzo 2022; Ritenuto che il ricorso straordinario è inammissibile in quanto con esso si chiede la correzione del preteso errore materiale, o di fatto, contenuto in un provvedimento della Corte dì cassazione anteriormente al deposito delle sue motivazioni, al di fuori dunque di ogni possibile confronto con le medesime (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Bruzzaniti, Rv. 275352-02); che il ricorso straordinario è in ogni caso inammissibile stante la sua manifesta infondatezza, perché la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario con riferimento al capo 5) della rubrica, sul quale dunque non si è mai instaurato, in sede di legittimità, un valido rapporto processuale con conseguente impossibilità di rilevare in detta sede la prescrizione del relativo reato (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Bruzzaniti, Rv. 275352-02); che il ricorso straordinario è in ogni caso inammissibile stante la sua manifesta infondatezza, perché la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario con riferimento al capo 5) della rubrica, sul quale dunque non si è mai instaurato, in sede di legittimità, un valido rapporto processuale con conseguente impossibilità di rilevare in detta sede la prescrizione del relativo reato (Sez.

Parole chiave

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correzione di errore materiale ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECCHIA ADRIANO nato a MILANO il 18/12/1970 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAiMi- - SCI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, pubblicata il 7 aprile 2022; esaminato il ricorso straordinario, proposto il 23 marzo 2022; Ritenuto che il ricorso straordinario è inammissibile in quanto con esso si chiede la correzione del preteso errore materiale, o di fatto, contenuto in un provvedimento della Corte dì cassazione anteriormente al deposito delle sue motivazioni, al di fuori dunque di ogni possibile confronto con le medesime (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Bruzzaniti, Rv. 275352-02); che il ricorso straordinario è in ogni caso inammissibile stante la sua manifesta infondatezza, perché la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario con riferimento al capo 5) della rubrica, sul quale dunque non si è mai instaurato, in sede di legittimità, un valido rapporto processuale con conseguente impossibilità di rilevare in detta sede la prescrizione del relativo reato (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01); Rilevato che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis