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Ordinanza — n. 41383/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41383/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULO PIERINO nato a VITULANO il 09/05/1973 avverso l'ordinanza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, mentre non è adeguatamente circostanziata l'asserzione del ricorrente di essere stato privato della facoltà di interloquire in udienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41383/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULO PIERINO nato a VITULANO il 09/05/1973 avverso l'ordinanza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, mentre non è adeguatamente circostanziata l'asserzione del ricorrente di essere stato privato della facoltà di interloquire in udienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sospensione di pena continuazione dell'esecuzione abbandono del procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento permesso di promuovere un procedimento penale misura di contenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULO PIERINO nato a VITULANO il 09/05/1973 avverso l'ordinanza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, mentre non è adeguatamente circostanziata l'asserzione del ricorrente di essere stato privato della facoltà di interloquire in udienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/20