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Ordinanza — n. 41382/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41382/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41382/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTORINA PAOLO nato a GIARRE il 02/09/1983 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, con riferimento alla mancata concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, non coglie travisamenti motivazionali decisivi (posto che l'interessato si trova effettivamente in custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup.) e sviluppa, al di là di ciò, generiche doglianze, inidonee a scalfire la linearità del ragionamento giudiziale in ordine al rilievo, adeguatamente motivato, di profili preminenti di pericolosità sociale ostativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, con riferimento alla mancata concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, non coglie travisamenti motivazionali decisivi (posto che l'interessato si trova effettivamente in custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup.) e sviluppa, al di là di ciò, generiche doglianze, inidonee a scalfire la linearità del ragionamento giudiziale in ordine al rilievo, adeguatamente motivato, di profili preminenti di pericolosità sociale ostativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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assistenza riabilitativa commisurazione della pena per stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze carcerazione giudiziaria pena privativa della libertà mantenimento della carcerazione preventiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTORINA PAOLO nato a GIARRE il 02/09/1983 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, con riferimento alla mancata concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, non coglie travisamenti motivazionali decisivi (posto che l'interessato si trova effettivamente in custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup.) e sviluppa, al di là di ciò, generiche doglianze, inidonee a scalfire la linearità del ragionamento giudiziale in ordine al rilievo, adeguatamente motivato, di profili preminenti di pericolosità sociale ostativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12