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Ordinanza — n. 41381/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging execution judge's unique criminal design assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the execution judge's finding of a unique criminal design, contending that the judge failed to consider the common nature of the crimes and the spatial context. The court rejected this because the execution judge's evaluation of the distinct execution modes and temporal gaps was a matter of substantive merit, which cannot be reviewed at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The execution judge's assessment of the uniqueness of the criminal design is a substantive evaluation of facts and law, not subject to admissibility review on appeal.

Parole chiave

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unique criminal design execution judge authority procedural inadmissibility substantive merit review criminal appeal dismissal riduzione della pena concorso ideale ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMI HEKRI nato il 10/03/1994 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei commessi reati, né al contesto spaziale di loro esecuzione; il giudice ha ravvisato nelle modalità esecutive almeno parzialmente diverse, nella rimarchevole distanza temporale tra i fatti, nonché nel carattere ora individuale, ora concorsuale, dell'azione, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere, e detta valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1