Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding unique criminal design and execution timing in Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the trial court erred by excluding the close timing of crimes and the common nature of offenses from its assessment of a unique criminal design. The court ruled that execution methods and the involvement of different accomplices validly indicated the temporary nature of the criminal resolutions, making the trial judge's evaluation logical and compliant with the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court must assess the uniqueness of the criminal design based on logical criteria, where the timing of offenses and the specific execution methods by different accomplices are valid indicators of the temporary nature of the criminal intent, rendering such evaluations unassailable in a review proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE DANILO nato a MANDURIA il 21/11/1985 avverso l'ordinanza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo al tempo ravvicinato di commissione dei reati, né alla loro comune indole; il giudice ha ravvisato nelle diverse modalità esecutive„ e nel concorso di correi volta per volta diversi, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere e tale valutazione, non implausibile, è incensurabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12