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Ordinanza — n. 41377/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against revocation of home detention due to refusal of social treatment and new threats.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the revocation of home detention, but the court found the measure justified by the refusal to engage with social services and repeated deviant conduct, including threats against a witness. Consequently, the court ruled that the appellant's behavior was incompatible with the goals of the alternative measure and that health conditions did not justify maintaining home detention.

Regesto Legislator

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Art. 72, comma 2, lett. c, Ord. pen.; The court may revoke home detention when the detainee refuses to establish beneficial relationships with social operators and commits new deviant acts, rendering the measure incompatible with its intended purposes.

Parole chiave

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home detention revocation social treatment refusal threats against witness alternative measure goals inadmissible appeal penitentiary law court costs fine capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 72, comma 2, lett. c, Ord. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRAVALLE FERDINANDO nato a VENEZIA il 05/05/1964 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in entrambi i motivi proposti, perché la revoca della detenzione domiciliare è saldamente ancorata al rifiuto dell'interessato di instaurare, in corso di misura alternativa, proficui rapporti con gli operatori del Servizio sociale (secondo il programma di trattamento invero espressamente richiamato dall'art. 72, comma 2, lett. c, Ord. pen.), nonché, soprattutto, alla reiterazione di condotte devianti (minacce ai danni di uno dei testimoni del processo, chiusosi con la condanna per il reato di atti persecutori); comportamenti ragionevolmente giudicati incompatibili con le finalità della misura stessa e con il suo mantenimento; che le condizioni di salute sono state opportunamente valutate dal giudice di merito, che, con motivazione logica e plausibile, non ha sotto questo aspetto rilevato profili ostativi al ripristino della carcerazione;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso