Italian court dismisses appeal regarding correspondence retention notification, ruling full text not required.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Di Martino's appeal inadmissible regarding the notification of a correspondence retention order. The court held that full text notification is unnecessary under Article 18-ter of the Penal Code, as mere communication of the decision suffices for the detainee to request a copy. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18-ter, comma 5, Ord. pen.; The full text of a correspondence retention order need not be notified to the detainee, as communication of its adoption is sufficient to allow the request for a copy upon potential appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/03/1961 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità del motivato provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previste dall'art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., non è indispensabile la notifica integrale dell'atto, essendo invece sufficiente che all'interessato sia c:omunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiederne il rilascio di copia in funzione del suo eventuale reclamo (da ultimo, Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638-01);
Considerato, inoltre, che il trattenimento della corrispondenza può essere giustificato da esigenze investigative, di prevenzione dei reati o di ordine e sicurezza pubblica, che, rispetto a detenuti aventi posizione giuridica "mista", sono suscettibili di diverso e peculiare apprezzamento nelle competenti sedi (giudice di cognizione e magistrato di sorveglianza), senza ché ciò necessariamente si traduca nell'irragionevolezza dell'una decisione rispetto all'altra; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis