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Ordinanza — n. 41374/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41374/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 22/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; n Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato alla luce dell'assorbente principio secondo cui, ove il reclamo giurisdizionale del detenuto postuli la ricognizione della disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena e della situazione di fatto ivi esistente, il trasferimento del reclamante ad altro istituto, anteriormente alla decisione del Magistrato di sorveglianza, priva di interesse il proposto gravame di merito, come correttamente ivi deciso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41374/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; n Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato alla luce dell'assorbente principio secondo cui, ove il reclamo giurisdizionale del detenuto postuli la ricognizione della disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena e della situazione di fatto ivi esistente, il trasferimento del reclamante ad altro istituto, anteriormente alla decisione del Magistrato di sorveglianza, priva di interesse il proposto gravame di merito, come correttamente ivi deciso;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute collocamento in una casa di salute o di custodia consegna di carcerati peggioramento notevole della salute miglioramento dello stato psichiatrico ritiro della querela penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 22/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; n Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato alla luce dell'assorbente principio secondo cui, ove il reclamo giurisdizionale del detenuto postuli la ricognizione della disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena e della situazione di fatto ivi esistente, il trasferimento del reclamante ad altro istituto, anteriormente alla decisione del Magistrato di sorveglianza, priva di interesse il proposto gravame di merito, come correttamente ivi deciso;

Considerato che il tema degli orari di fruizione della televisione è appunto rimesso alla regolamentazione interna dei singoli istituti e alle competenze delle Direzioni, e che tale assetto è divenuto applicabile anche nei reparti che accolgono soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen, come da nota del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 22 agosto 2019 (negli esatti termini, Sez. 1, n. 35223 del 07/10/2020, D'Ambrogio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci