Ordinanza — n. 41373/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCA ELVIS LIVIAN nato il 31/01/1982 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, essendo la disponibilità attuale di un domicilio presupposto logico indefettibile per la concessione della misura alternativa di cui all'art. 47-ter Ord. pen. ed essendo incensurabile in questa sede, perché adeguatamente motivato, il giudizio di inidoneità del domicilio dall'interessato indicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41373/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, essendo la disponibilità attuale di un domicilio presupposto logico indefettibile per la concessione della misura alternativa di cui all'art. 47-ter Ord. pen. ed essendo incensurabile in questa sede, perché adeguatamente motivato, il giudizio di inidoneità del domicilio dall'interessato indicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCA ELVIS LIVIAN nato il 31/01/1982 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, essendo la disponibilità attuale di un domicilio presupposto logico indefettibile per la concessione della misura alternativa di cui all'art. 47-ter Ord. pen. ed essendo incensurabile in questa sede, perché adeguatamente motivato, il giudizio di inidoneità del domicilio dall'interessato indicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/202