Ordinanza — n. 41372/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATANASOAIE PETRONELA nato il 28/06/1992 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso (in tali termini correttamente qualificata l'impugnazione proposta) e i due connessi motivi che lo compongono, congiuntamente esaminabili; Ritenuto che i motivi svolgono, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discreziorialità che la legge, in materia di misure alternative alla detenzione, attribuisce ala magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato; che il tema della detenzione domiciliare non formava oggetto di cognizione in sede di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso (in tali termini correttamente qualificata l'impugnazione proposta) e i due connessi motivi che lo compongono, congiuntamente esaminabili; Ritenuto che i motivi svolgono, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discreziorialità che la legge, in materia di misure alternative alla detenzione, attribuisce ala magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato; che il tema della detenzione domiciliare non formava oggetto di cognizione in sede di merito;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATANASOAIE PETRONELA nato il 28/06/1992 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso (in tali termini correttamente qualificata l'impugnazione proposta) e i due connessi motivi che lo compongono, congiuntamente esaminabili; Ritenuto che i motivi svolgono, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discreziorialità che la legge, in materia di misure alternative alla detenzione, attribuisce ala magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato; che il tema della detenzione domiciliare non formava oggetto di cognizione in sede di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il