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Ordinanza — n. 41282/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41282/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41282/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Santoro Sergio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. Le circostanze attenuanti generiche, inoltre, non sono state richieste in sede di appello.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le circostanze attenuanti generiche, inoltre, non sono state richieste in sede di appello.

Parole chiave

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multe per sottrazione d'imposta arretrati d'imposta aliquota d'imposta detrazioni e rimborsi sospensione della riscossione fiscale imposta sugli stipendi

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO SERGIO nato a NAPOLI il 26/01/1961 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Santoro Sergio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. Le circostanze attenuanti generiche, inoltre, non sono state richieste in sede di appello.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente in quanto l'accertamento delle imposte evase (superiore alla soglia) è stato individuato crerrugle stesse comunicazioni del ricorrente. Nessuna detrazione è stata possibile in assenza di documentazione. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Relativamente alla prescrizione il motivo è in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia: "Il termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi od I.V.A., individuato "ex lege" quale momento consumativo del delitto di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dall'ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie" (Sez. 3, Sentenza n. 48304 del 20/09/2016 Ud. (dep. 16/11/2016) Rv. 268576 - 01). tongeg~éiatatt}Pra" • • • • - - i s ifica _legistativai 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm