Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic facts and lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Lucia Sedicina inadmissible for manifest unfoundedness and genericity of arguments. The appellant contested the nature of seized cigarettes without providing concrete evidence, while the lower court correctly identified the offense as attempted possession. The supreme court ruled that substantive merit evaluations regarding mitigating circumstances and escape attempts are non-reviewable in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals based on generic factual disputes or contested merit evaluations of sentencing circumstances are inadmissible for lack of specific grounds and reviewability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDICINA LUCIA nato a BARI il 05/12/1972 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Lucia Sedicina è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto. Sulla responsabilità la sentenza rileva come la ricorrente è stata fermata dalla P.G. in possesso di stecche di sigarette confezionate - sigillate -. Conseguentemente il retao configurabile è quello dell'imputazione. In modo generico la ricorrente contesta la natura del tabacco sequestrato, senza fornire elementi concreti. La sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute e la mancata fuga non costituisce elemento idoneo per le circostanze ex art. 62 bis cod. pen.; la fuga avrebbe integrato un altro reato. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il