Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41280/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfounded grounds and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41280/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Girolama Limontini inadmissible for manifest unfoundedness and generic repetition of lower court arguments. The appellate court had already determined that the defendant's behavior did not constitute a minor offense and that she was not acting in good faith regarding the illegal construction. The court upheld this merit-based evaluation as non-reviewable in cassation, rejecting the defendant's claims on prescription and liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded and generic, and the lower court's assessment of the minor offense status and good faith is a matter of merit non-reviewable in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest unfoundedness minor offense status good faith defense cassation review illegal construction liability procedural inadmissibility merit evaluation durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc.
pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMONTINI GIROLAMA nato a MENFI il 01/09/1968 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Girolama Limontini è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; lo stesso reitera i motivi di appello in modo alquanto generico senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza.

2. Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come il comportamento complessivo dell'imputata e l'entità del fatto non consentono di ritenerlo di particolare tenuità - la consistenza notevole delle opere edilizie abusive, ben tre fabbricati di significative dimensioni -.

3. Sulla responsabilità la sentenza evidenzia la partecipazione della ricorrente, insieme al marito deceduto, agli incontri con i tecnici e le dimensioni degli abusi non possono far ritenere in buona fede la ricorrente. La stessa inoltre era presente al sopralluogo. Quantomeno, per la sentenza impugnata, si configura una colpa per il mancato accertamento della regolarità amministrativa delle rilevanti opere edilizie. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

4. Sulla prescrizione il ricorso è generico in quanto la sentenza impugnata evidenzia la sussistenza di sospensioni per 884 giorni e sul punto il ricorso in cassazione nulla eccepisce. Conseguentemente, i reati non risultavano prescritti al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de