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Ordinanza — n. 41279/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to address the lower court's reasoning on procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41279/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Graziana Parisi inadmissible for being generic and reiterating arguments without engaging with the appellate court's specific reasoning. The court noted that the ground regarding witness admissibility was not raised in the appeal, and the claim of minor offense was rejected because the crime of unauthorized occupation of public property inherently lacks such leniency. Furthermore, the court ruled that the manifestly unfounded nature of the appeal precluded the examination of prescription issues, resulting in a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded and generic, as this prevents the formation of a valid relationship of review and bars the court from examining other causes of non-punishability.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments procedural leniency prescription bar durata del mantenimento post-matrimoniale contributo straordinario in denaro attività lucrativa del coniuge

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Infine, "L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 157 cod. pen.
Il reato non risultava prescritto alla pronuncia della sentenza di appello in quanto oltre ai 5 anni (ex art. 157 e 161 cod.
Art. 161 cod. pen.
Corte costituzionale n. 278 del 2020
pen.) deve considerarsi la sospensione covid (vedi Corte costituzionale n. 278 del 2020) per giorni 56 (dal 18 marzo 2020 al 12 maggio 2020).
art. 63 cod. proc. pen
Il motivo sulla illegittimità delle modalità di assunzione del teste (marito dipendente dell'imputata) in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Infine, "L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
(Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)" (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI GRAZIANA nato a AVOLA il 23/07/1980 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso proposto da Graziana Parisi risulta inammissibile in quanto generico e reiterativo delle motivazioni dell'appello senza confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Il motivo sulla illegittimità delle modalità di assunzione del teste (marito dipendente dell'imputata) in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. non risulta proposto in appello, avendo l'imputata chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il riascolto del teste. La sentenza ha evidenziato la non decisività o necessità dell'incombente istruttorio.

2. Relativamente alla particolare tenuità del fatto la sentenza impugnata evidenzia, con valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, come la permanenza del reato di occupazione abusiva di un bene demaniale esclude la particolare tenuità. Il ricorso, articolato in fatto e in modo alquanto generico non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata.

3. Il reato non risultava prescritto alla pronuncia della sentenza di appello in quanto oltre ai 5 anni (ex art. 157 e 161 cod. pen.) deve considerarsi la sospensione covid (vedi Corte costituzionale n. 278 del 2020) per giorni 56 (dal 18 marzo 2020 al 12 maggio 2020). Infine, "L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)" (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos