Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise mitigation arguments at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Papale Crescenzo inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant failed to request the application of particular mitigating circumstances at the trial level, violating procedural rules that forbid raising such issues for the first time in cassation. Consequently, the court upheld the lower court's decision on facts and sentencing, ordering the appellant to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Arguments regarding the application of particular mitigating circumstances cannot be raised for the first time before the Court of Cassation if the relevant statute was already in force at the time of the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE CRESCENZO nato a CAPUA il 31/07/1964 avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Papale Crescenzo è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Le richieste non sono sorrette da ragioni di diritto lineari. Sulla responsabilità la decisione del Tribunale risulta adeguatamente motivata con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando come al momento del sopralluogo erano depositati sul terreno cumuli di deiezioni animali, senza nessuna comunicazione per l'utilizzo agronomico. Il ricorso è articolato n fatto e generico. Il ricorrente, inoltre, non chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto al giudice di merito: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza [...]" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101).
Relativamente alle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla insussistenza di elementi favorevoli da valutare e sulla valutazione dei precedenti penali che non consentiva neanche la sospensione della pena. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de