Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal standing and improper filing by the client personally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Maria Grazia Grazioli, attempted to file the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The court held that under the amended Criminal Procedure Code, cassation appeals must be signed by lawyers registered in the special register to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by defense attorneys registered in the special register, under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIOLI MARIA GRAZIA nato a SANT'ANASTASIA il 18/08/1949 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di NOLAgakeavy„i,sea I le pare; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Maria Grazia Grazioli è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dalla ricorrente) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09