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Ordinanza — n. 41276/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41276/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Domenica Romanelli è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello, senza specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come i lavori erano proseguiti nonostante i sigilli. La ricorrente era stata nominata custode.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41276/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come i lavori erano proseguiti nonostante i sigilli. La ricorrente era stata nominata custode.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro carcerazione cautelativa assunzione di prove a titolo cautelare inosservanza delle prescrizioni di controllo poteri e compiti di vigilanza violazione di sigilli

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANELLI DOMENICA nato a MOTTOLA il 22/01/1961 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Domenica Romanelli è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello, senza specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come i lavori erano proseguiti nonostante i sigilli. La ricorrente era stata nominata custode.

La prosecuzione delle opere qualifica la sua condotta omissiva, nonostante fosse custode del compendio in sequestro. In tema di violazione di sigilli il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta, e non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e chiedendo ed ottenendo, per esse, di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza. (Sez. 3, Sentenza n. 2989 del 28/01/2000 Ud. (dep. 10/03/2000 ) Rv. 215767 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 29040 del 20/02/2013 Ud. (dep. 09/07/2013 ) Rv. 256670 - 0).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così