Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfounded and generic grounds regarding drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Granata's appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant challenged a second-instance judgment convicting him for drug trafficking, arguing against the severity of the sentence and the weight given to his confession. The court rejected these claims, noting that the conviction was based on substantial evidence of organized crime links and that the appellant's arguments lacked specific legal merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368 c.p.p.; Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded arguments result in inadmissibility when the lower court's reasoning is sound and non-contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/03/1981 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Granata Giuseppe è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità dei fatti e la quantità delle sigarette di contrabbando denota un collegamento con circuiti criminali, collaudati; conseguentemente la ricaduta nel reato non può ritenersi occasionale ma indice di una maggiore pericolosità. Anche per le circostanze attenuanti generiche la decisione risulta adeguatamente motivata evidenziando i numerosi precedenti penali e la negativa personalità dell'imputato.
Inoltre, la confessione è stata ritenuta insignificante in relazione all'evidenza della prova e, del resto, l'imputato non indicava i canali di rifornimento e a quali porte si riferissero le numerose chiavi in suo possesso. Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis