Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded and generic grounds regarding counterfeit goods and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fall Cheikh inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The lower court's decision was upheld because it correctly identified that the large number of seized counterfeit items and the defendant's numerous aliases and prior records preclude finding the acts harmless or excluding recidivism. These substantive merit evaluations are non-appealable in a legality proceeding, leading to the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or generic, particularly when the lower court's assessment of the volume of contraband and the existence of recidivism constitutes a non-appealable evaluation of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL CHEIKH nato il 10/05/1975 avverso la sentenza del 21/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Fall Cheikh è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il numero cospicuo degli articoli contraffatti sequestrati non può far ritenere inoffensivi i fatti. Inoltre, la recidiva non può essere esclusa alla luce dei numerosi precedenti anche specifici e dei numerosi alias con i quali l'imputato è stato segnalato. Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30