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Ordinanza — n. 41273/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rita Barbangelo inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued prescription and lack of motivation, but the court noted the crime was not rescinded due to defense suspensions and that the first-instance judgment adequately addressed liability. Consequently, the court rejected the arguments as repetitive and lacking specific legal criticism, ordering the payment of fines and costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, generic, or merely reiterative of lower court arguments without specific legal critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness generic grounds reiterative arguments Court of Cassation criminal procedure lack of motivation documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 157 and 161 of the Criminal Code
Sulla prescrizione si deve rilevare che al momento della sentenza impugnata il reato non era rescritto, in quanto oltre ai 10 anni (ex art. 157 e 161 cod.
Art. 129 of the Code of Criminal Procedure
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 4 of D.Lgs. 74/2000
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 4 del d.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 (Cariolo e altri)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBANGELO RITA nato a NAPOLI il 23/08/1973 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Rita Barbangelo è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata.

2. Sulla prescrizione si deve rilevare che al momento della sentenza impugnata il reato non era rescritto, in quanto oltre ai 10 anni (ex art. 157 e 161 cod. pen.) devono aggiungersi le sospensioni per 658 giorni, relative alle adesioni del difensore alle astensioni della categoria nelle udienze del 12 aprile 2017, 2 maggio 2018 e del 20 marzo 2019 (per tutta la durata del rinvio). L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

3. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 4 del d. Igs. 74/2000 poiché quale titolare formale della ditta individuale, e comunque quale effettiva gerente della stessa, indicava le somme non vere in dichiarazione di cui all'imputazione. La stessa ricorrente indicava alla PG lo smarrimento della documentazione fiscale e non la sua estraneità alla gestione. Gli elementi attivi sono stati desunti dagli accertamenti bancari (operazioni di accredito).

Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle