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Ordinanza — n. 41272/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41272/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41272/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Lo Gelfo Giuseppe è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La Corte di appello evidenzia con motivazione immune da contraddittorietà e da illogicità manifeste come la perizia sulla capacità di intendere e di volere deve ritenersi corretta; infatti, il ricorrente ha un ritardo mentale lieve - moderato, egli vive da solo e con ampia autonomia svolge gli atti importanti con comprensione anche del valore del denaro. Il ricorso in cassazione reitera i motivi di appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41272/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello evidenzia con motivazione immune da contraddittorietà e da illogicità manifeste come la perizia sulla capacità di intendere e di volere deve ritenersi corretta; infatti, il ricorrente ha un ritardo mentale lieve - moderato, egli vive da solo e con ampia autonomia svolge gli atti importanti con comprensione anche del valore del denaro. Il ricorso in cassazione reitera i motivi di appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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godimento dei diritti civili disabilità cognitiva capacità di discernimento ristrettezza finanziaria responsabilità penale inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GELFO GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/06/1956 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Lo Gelfo Giuseppe è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La Corte di appello evidenzia con motivazione immune da contraddittorietà e da illogicità manifeste come la perizia sulla capacità di intendere e di volere deve ritenersi corretta; infatti, il ricorrente ha un ritardo mentale lieve - moderato, egli vive da solo e con ampia autonomia svolge gli atti importanti con comprensione anche del valore del denaro. Il ricorso in cassazione reitera i motivi di appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3