Ordinanza — n. 41272/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Lo Gelfo Giuseppe è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La Corte di appello evidenzia con motivazione immune da contraddittorietà e da illogicità manifeste come la perizia sulla capacità di intendere e di volere deve ritenersi corretta; infatti, il ricorrente ha un ritardo mentale lieve - moderato, egli vive da solo e con ampia autonomia svolge gli atti importanti con comprensione anche del valore del denaro. Il ricorso in cassazione reitera i motivi di appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41272/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello evidenzia con motivazione immune da contraddittorietà e da illogicità manifeste come la perizia sulla capacità di intendere e di volere deve ritenersi corretta; infatti, il ricorrente ha un ritardo mentale lieve - moderato, egli vive da solo e con ampia autonomia svolge gli atti importanti con comprensione anche del valore del denaro. Il ricorso in cassazione reitera i motivi di appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GELFO GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/06/1956 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Lo Gelfo Giuseppe è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La Corte di appello evidenzia con motivazione immune da contraddittorietà e da illogicità manifeste come la perizia sulla capacità di intendere e di volere deve ritenersi corretta; infatti, il ricorrente ha un ritardo mentale lieve - moderato, egli vive da solo e con ampia autonomia svolge gli atti importanti con comprensione anche del valore del denaro. Il ricorso in cassazione reitera i motivi di appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3