Ordinanza — n. 41271/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Fabrizio Bison è inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti. La sentenza della Corte di appello è del 7 settembre 2021, con il termine di 90 giorni per il deposito (effettivamente depositata il 23 ottobre 2021); pertanto la scadenza del termine per impugnare (ex art. 544 terzo comma e 585 cod. proc. pen.) era al 20 gennaio 2022 (90 giorni per i motivi al 6 dicembre 2021, oltre 45 giorni). Il ricorso è stato proposto il 28 gennaio 2022. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41271/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza della Corte di appello è del 7 settembre 2021, con il termine di 90 giorni per il deposito (effettivamente depositata il 23 ottobre 2021); pertanto la scadenza del termine per impugnare (ex art. 544 terzo comma e 585 cod. proc. pen.) era al 20 gennaio 2022 (90 giorni per i motivi al 6 dicembre 2021, oltre 45 giorni). Il ricorso è stato proposto il 28 gennaio 2022. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISON FABRIZIO nato a VENEZIA il 25/08/1969 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE119.t.o• a vistra I I e,,,..perrt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Fabrizio Bison è inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti. La sentenza della Corte di appello è del 7 settembre 2021, con il termine di 90 giorni per il deposito (effettivamente depositata il 23 ottobre 2021); pertanto la scadenza del termine per impugnare (ex art. 544 terzo comma e 585 cod. proc. pen.) era al 20 gennaio 2022 (90 giorni per i motivi al 6 dicembre 2021, oltre 45 giorni). Il ricorso è stato proposto il 28 gennaio 2022. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/