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Ordinanza — n. 41270/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified defense attorney signature on the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41270/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to have the document signed by a qualified defense attorney. Although the petitioner's lawyer authenticated the signature, the law requires the actual signing by a member of the special registry to avoid inadmissibility. Consequently, the court ordered the petitioner to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The cassation appeal must be personally signed by a defense attorney enrolled in the special registry of the Court of Cassation, rendering mere authentication of the signature by a lawyer insufficient for the act's validity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney special registry signature requirement procedural penalty qualified counsel requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Bocaj Bilal) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Bocaj Bilal) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep.
Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCAJ BILAL nato il 13/02/1967 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEstokeavv„isoettlle.rttri ---U; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Bocaj Bilal) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). La sola autentica della firma non comporta la proposizione del ricorso da parte del difensore ("Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso" Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021) Rv. 281475 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d