Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of 'particular triviality' under Art. 131 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Riccardo Giannelli's appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of his claim regarding the 'particular triviality' of the offense. The Court of Appeal had already evaluated the specific facts and concluded that the defendant's overall behavior and the nature of the act did not meet the threshold for this statutory mitigation. Consequently, the Court upheld the original judgment, ordered the dismissal of the appeal, and condemned the appellant to pay the fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The Supreme Court holds that the assessment of whether an offense possesses 'particular triviality' is a matter of substantive merit that is not subject to review in proceedings limited to the legality of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLI RICCARDO nato a CODOGNO il 04/08/1982 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Riccardo Giannelli è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016 ) Rv. 267926), come "il comportamento complessivo dell'imputato e l'entità del fatto non consentono di ritenerlo di particolare tenuità". Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09