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Ordinanza — n. 41267/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and contradict established case law regarding gambling license requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41267/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ylenia Girardi inadmissible because its arguments merely repeated those of the lower court appeal and contradicted existing jurisprudence. The appellant argued for a remittal to the Supreme Court, but the court found no merit in claims regarding the prosecutor's conclusions or the absence of a gambling license. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: Appeals that merely repeat lower court arguments without new legal confrontation are inadmissible, and procedural defects like the prosecutor's silence do not constitute grounds for remittal to the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds gambling license procedural nullity Supreme Court remittal diritto dello sport giuoco e scommessa attività estranea all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401
La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando l'assenza di licenza per le scommesse e la mancata produzione di un atto di concessione rilasciato dall'AAMS (non risulta provata, del resto, neanche l'illegittima esclusione alla partecipazione): "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n.
Art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773
401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 03/12/2020
Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021
b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni" (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021 Cc., dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRARDI YLENIA nato a MILANO il 21/07/1994 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, presentato da Ylenia Girardi risulta inammissibile in quanto i motivi sono reiterativi dell'appello e risultano in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando l'assenza di licenza per le scommesse e la mancata produzione di un atto di concessione rilasciato dall'AAMS (non risulta provata, del resto, neanche l'illegittima esclusione alla partecipazione): "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281473 - 01).

Nel ricorso in cassazione si reiterano i motivi di appello senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza.

2. Manifestamente infondato anche il motivo processuale dell'omessa comunicazione della requisitoria della procura Generale. ettit•-, TyL. Ne>sunaVnullità è prevista per l'omessa presentazione delle conclusioni della Procura Generale, in quanto non impedisce la presentazione delle conclusioni della difesa: "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni" (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021 Cc., dep. 12/07/2021, Rv. 282175 - 01).

All'udienza di discussione la Procura Generale presso la Corte di appello depositava conclusioni scritte (vedi verbale di udienza) e la difesa nulla eccepiva. Non sussistono, quindi, le ragioni per una rimessione alla Sezioni Unite della Corte. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a