Ordinanza — n. 41266/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVICCHIOLI BARBARA nato a ROMA il 18/03/1956 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; e 1. Il ricorso proposto da Barbara Cavicchioli risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come la ricorrente deteneva gli animali (cani, asini, cavalli e gatti) in condizioni non idonee cagionandone sofferenze, lesioni e morte; la prova risulta dagli accertamenti specifici della P.G. che aveva effettuato dei sopralluoghi. I cani erano in assoluto stato di precarietà igienica. Adeguatamente motiva la sentenza sulla configurabilità del delitto e non della contravvenzione ex ad 727 cod. pen. Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41266/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il trattamento sanzionatorio, ridotto anche in appello a mesi sei di reclusione (4 mesi per il reato base con aumento ex ad 81 cod. pen. di 2 mesi - continuazione interna -), risulta adeguatamente motivato. Del resto, la pena è al di sotto della media edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., oltre alle spese del grado in favore della parte civile costituita.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVICCHIOLI BARBARA nato a ROMA il 18/03/1956 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
e 1. Il ricorso proposto da Barbara Cavicchioli risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come la ricorrente deteneva gli animali (cani, asini, cavalli e gatti) in condizioni non idonee cagionandone sofferenze, lesioni e morte; la prova risulta dagli accertamenti specifici della P.G. che aveva effettuato dei sopralluoghi. I cani erano in assoluto stato di precarietà igienica. Adeguatamente motiva la sentenza sulla configurabilità del delitto e non della contravvenzione ex ad 727 cod. pen. Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.
2. Il trattamento sanzionatorio, ridotto anche in appello a mesi sei di reclusione (4 mesi per il reato base con aumento ex ad 81 cod. pen. di 2 mesi - continuazione interna -), risulta adeguatamente motivato. Del resto, la pena è al di sotto della media edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., oltre alle spese del grado in favore della parte civile costituita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; condanna, inoltre, l'imputata alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile "Incrociamolezampe" che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre accessori di legge. Così