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Ordinanza — n. 41265/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic facts and failure to address lower court's specific findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41265/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to engage with the specific factual findings of the lower court. The appellant argued for leniency regarding animal cruelty, but the appellate court noted that the first instance judgment was well-motivated, free from contradictions, and supported by specific veterinary analyses proving animal suffering and death. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the factual and legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds animal cruelty procedural dismissal failure to engage controlli ufficiali, controlli veterinari divieto di trattamenti inumani reclusione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGASTI GIACOMO nato a GRAZZANISE il 20/10/1955 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente deteneva gli animali (uccelli) in condizioni non idonee cagionandone sofferenze e morte; la prova risulta dagli accertamenti specifici della P.G. e dalle analisi effettuate presso l'Ospedale veterinario. Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/