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Ordinanza — n. 41264/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41264/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41264/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi proposti da Murtas Giorgio e da Murtas Davide (appelli trasmessi a questa Corte di Cassazione) sono inammissibili in quanto richiedono una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata adeguatamente motiva con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando la presenza delle opere sul demanio (sulla scogliera antistante il mare) e la limitazione dell'area a tutti. La costruzione delle opere precedentemente all'acquisto delle abitazioni dei ricorrenti non rileva, in quanto quello che interessa è l'uso delle stesse.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41264/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata adeguatamente motiva con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando la presenza delle opere sul demanio (sulla scogliera antistante il mare) e la limitazione dell'area a tutti. La costruzione delle opere precedentemente all'acquisto delle abitazioni dei ricorrenti non rileva, in quanto quello che interessa è l'uso delle stesse.

Parole chiave

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sfruttamento dei fondali marini legge sugli alloggi acquisto di beni immobili mercato immobiliare ubicazione dell'immobile compravendita immobiliare

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MURTAS GIORGIO nato a MANDAS il 08/09/1936 MURTAS DAVIDE nato a CAGLIARI il 28/04/1966 avverso la sentenza del 15/07/2019 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

1. I ricorsi proposti da Murtas Giorgio e da Murtas Davide (appelli trasmessi a questa Corte di Cassazione) sono inammissibili in quanto richiedono una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata adeguatamente motiva con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando la presenza delle opere sul demanio (sulla scogliera antistante il mare) e la limitazione dell'area a tutti. La costruzione delle opere precedentemente all'acquisto delle abitazioni dei ricorrenti non rileva, in quanto quello che interessa è l'uso delle stesse.

Infatti, "In tema di demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sul bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo, in quanto l'acquisizione della disponibilità del bene demaniale già abusivamente occupato da altri protrae l'illecita sottrazione del medesimo all'utilizzazione collettiva, perpetuandone l'occupazione sine titulo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, subentrante nelle funzioni di legale rappresentanza al precedente amministratore, titolare della s.r.l. cui era riferibile l'occupazione abusiva dell'area demaniale marittima)31 (Sez. 3, Sentenza n. 12149 del 05/02/2008 Ud. (dep. 19/03/2008 ) Rv. 239348 - 01).

Il ricorso, articolato in fatto e in modo alquanto generico non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così