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Ordinanza — n. 41261/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for lack of required reasoning on mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41261/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Pavone inadmissible regarding a settlement sentence issued by the Court of Appeal of Catania. Pavone argued the lower court failed to provide reasoning on generic mitigating circumstances and the agreed penalty, but the Court held that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, such reasoning is not required when the defendant renounces appeal. Consequently, the appeal was rejected, and Pavone was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The second-instance judge, upon accepting a plea bargain request under the new Art. 599-bis c.p.p., is not required to provide reasoning on the non-dismissal of the accused under Art. 129 c.p.p. or the absence of aggravating circumstances, as the devolutive effect of the appeal limits judicial cognition to non-renounced grounds once the accused renounces appeal.

Parole chiave

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plea bargain appeal lack of reasoning mitigating circumstances renunciation of appeal inadmissible appeal procedural code settlement sentence motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso di Carmelo Pavone risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 80 D.P.R. n. 309/1990
e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
Law n. 103/2017
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - Hoxha e altro
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - Casero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE CARMELO nato a ACIREALE il 22/08/1949 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdr.avlbislîalle,perr-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Carmelo Pavone risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena concordata tra le parti: «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così