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Ordinanza — n. 41258/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of factual comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant challenged the lower court's finding that the DM 10 forms proved payment of employee salaries, arguing the bankruptcy did not prove impossibility of payment. The court rejected this because the first-instance decision was adequately motivated, consistent with prior precedent, and the appeal merely reiterated arguments without engaging with the specific reasoning of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to confront the specific reasoning of the lower court, particularly when the first-instance decision is adequately motivated and consistent with established case law regarding the probative value of tax forms.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal manifest unfoundedness DM 10 forms employee salaries bankruptcy proceedings Cassazione ordinanza responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Deiana e altro, Rv. 25695701
10/09/2013, Deiana e altro, Rv. 25695701).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAVERI GIAMPIERO nato a NIZZA MONFERRATO il 22/06/1952 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Il ricorrente contesta la sussistenza dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Sulla responsabilità del ricorrente la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando che la prova del credito risulta dai mod. DM 10: "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi" (Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013 - dep. 10/09/2013, Deiana e altro, Rv. 25695701).

Anche il fallimento non risulta idoneo a provare l'assoluta impossibilità di adempiere alle obbligazioni, come evidenziato dalla sentenza impugnata. Su questi aspetti, del resto, il ricorso è generico ed in fatto limitandosi a reiterare i motivi di appello, senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de