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Ordinanza — n. 41257/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and genericity of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness and genericity of the grounds presented. The appellant argued for a re-evaluation of safety protections on machinery, but the trial court's factual findings were deemed unassailable in a review of legality. Consequently, the court upheld the recognition of generic mitigating circumstances and rejected the new plea of particular minor gravity raised for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, and the trial court's factual findings are unassailable in a review of legality, while new pleas of particular minor gravity cannot be raised for the first time.

Parole chiave

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manifest unfoundedness genericity of grounds review of legality particular minor gravity inadmissibility of appeal mitigating circumstances safety protections motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
La ricorrente, inoltre, non chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto al giudice di merito: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza [...]" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101).
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAN RONG nato il 15/03/1970 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Articolato in fatto richiede alla Cassazione una rivalutazione non consentita. Sulla responsabilità la decisione del Tribunale risulta adeguatamente motivata con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando come al momento dell'ispezione molti macchinari non avevano le protezioni di sicurezza per gli organi in movimento. Le prescrizioni sono state adempiute e per questo al ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è articolatoin fatto e generico. La ricorrente, inoltre, non chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto al giudice di merito: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza [...]" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3