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Ordinanza — n. 41256/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41256/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Bonura Maurizio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorrente nell'appello non ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, la Corte di appello non doveva motivare su questi aspetti. Inoltre, la pena irrogata risulta al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41256/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente nell'appello non ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, la Corte di appello non doveva motivare su questi aspetti. Inoltre, la pena irrogata risulta al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONURA MAURIZIO nato a PALERMO il 29/07/1968 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Bonura Maurizio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorrente nell'appello non ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, la Corte di appello non doveva motivare su questi aspetti. Inoltre, la pena irrogata risulta al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3