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Ordinanza — n. 41255/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfounded and generic grounds regarding accounting document concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41255/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, rejecting the request for a re-evaluation of facts. The lower court found the defendant had concealed or destroyed accounting documents, noting that generic mitigating circumstances could not outweigh recidivism given the overall factual assessment. The court ruled that this substantive evaluation of merit is unchallengeable in a proceeding on admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or generic, and if it requests a re-evaluation of facts not permitted in proceedings on admissibility.

Parole chiave

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manifest unfoundedness generic grounds proceedings on admissibility re-evaluation of facts recidivism accounting documents substantive evaluation indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMETTI FEDERICO nato a BRESCIA il 23/09/1963 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; lo stesso reitera i motivi dell'appello e chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La Corte di appello evidenzia sulla responsabilità come l'imputato con una complessa strategia ha occultato o distrutto la 9.54 documentazione contabile. Relativamente all'omessa pedatiwre della contabilità la sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) rileva la consegna di alcune fatture e le stesse dichiarazioni del ricorrente che aveva riferito alla PG di aver trasferito all'estero la documentazione.

La sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute prevalenti alla recidiva in considerazione della valutazione complessiva dei fatti. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis