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Ordinanza — n. 41254/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and below-average sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41254/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Condò Maria Domenica inadmissible for manifest unfounded and generic grounds. The appellant failed to request leniency or general mitigating circumstances, rendering the lower court's lack of motivation on these points irrelevant. Furthermore, the imposed sentence was below the statutory average, and the appellate court's correction of a material error regarding the phrase 'non grave' was deemed insufficient to justify the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when the appellant did not request specific mitigating circumstances that the lower court was not required to address, and the sentence falls below the statutory average.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness below average sentence material error correction procedural penalty Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901
Inoltre, la pena irrogata risulta al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301
26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401
26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDO MARIA nato a ROSARNO il 24/09/1971 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Condò Maria Domenica è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorrente nell'appello non chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, la Corte di appello non doveva motivare su questi aspetti. Inoltre, la pena irrogata risulta al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). La Corte di appello evidenzia anche l'errore materiale del giudice di primo grado, che aveva ritenuto letteralmente il fatto non grave, mentre voleva intendere, logicamente, "la gravità del fatto". Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i