Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and genericity of the ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness and genericity of the grounds raised. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a sentence under Article 81 of the Penal Code, arguing it was excessive. The court determined that the lower court's assessment of the penalty's adequacy to the facts and the defendant's personality was a non-appealable evaluation of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, particularly when the challenged judgment adequately motivates a discretionary assessment of penalty adequacy that is non-appealable in the realm of legality.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLDINI MAURIZIO nato a BERGAMO il 30/12/1951 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la pena per il reato sub B dell'imputazione ex art. 81 cod. pen. è limitata a mesi 6 di reclusione (il minimo edittale del reato) e complessivamente la pena risulta adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità del ricorrente, considerando anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il