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Ordinanza — n. 41252/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41252/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity of the grounds raised. The lower court had already adequately motivated its decision by rejecting generic mitigating circumstances in light of the defendant's numerous prior convictions and cooperative behavior with the prosecution. Since this constitutes an unassessable evaluation of merit in a jurisdictional proceeding, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, particularly when the lower court's decision involves an unassessable evaluation of merit regarding mitigating circumstances and prior convictions.

Parole chiave

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manifest unfoundedness genericity of grounds jurisdictional review evaluation of merit prior convictions inadmissible appeal court costs complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELOTTI RUDY nato a ALZANO LOMBARDO il 14/12/1984 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in relazione ai numerosi precedenti dell'imputato, anche valutando il suo comportamento collaborativo con la P.G. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/