Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Mahamalage Janath Malinda Pereira inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant challenged the first-instance judgment regarding tax evasion and sentencing, but the court found the arguments lacked specific factual engagement with the detailed calculations and sectoral studies used to determine the evaded VAT and other taxes. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficiently precise and that the appellant failed to meet the threshold for a valid review of the penalty or confiscation measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d. Igs 74 del 2000; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to specifically challenge the factual or legal determinations made by the lower court, particularly when the lower court has adequately motivated its calculations and application of statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHAMALAGE JANATH MALINDA PEREIRA nato il 17/11/1975 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso (come integrato dalla memoria del 9 settembre 2022) proposto da Mahamalage Janath Malinda Pereira risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro chiede una rivalutazione del fatto non consentita. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 d. Igs 74 del 2000. Sulla determinazione del reddito per determinare l'imposta evasa e il superamento delle soglie le sentenze di merito adeguatamente motivano sulla precisione dei calcoli per VIVA desunti dalle fatture emesse dalla società del ricorrente rinvenute presso altre ditte (IVA evasa per euro 366.533,00).
Per le altre imposte il movimento degli affari è stato evidenziato in base agli studi di settore per imprese equivalenti a quella del ricorrente. I costi sono stati determinati in relazione agli studi di settore, in assenza di altre indicazioni o documentazione da parte del ricorrente. Anche sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca la decisione risulta adeguatamente motivata. Per la determinazione della pena base la sentenza evidenzia il comportamento del ricorrente che aveva presentato dichiarazioni in bianco e la gravità del fatto in considerazione del rilevante importo evaso.
L'aumento per la continuazione risulta modesto. La sospensione condizionale della pena non poteva essere applicata avendone il ricorrente già beneficiato per una precedente condanna di mesi 8, che unita a quella in giudizio determina il superamento della pena ex art. 163 e l'assenza dei presupposti per la concessione, ex art. 164 cod. pen. (vedi Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 22/06/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 268947). Sulla confisca la sentenza determina in modo preciso l'esatto ammontare anche riducendo l'importo della sentenza di primo grado; il J2-0 CU ricorso sul punto è alquanto generico limitandosi a prospettare l'assenza di precisa determinazione dell'importo del profitto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme