Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism and repetition of appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, rejecting the specific legal criticisms required for admissibility. The appellant argued against the lower court's finding of liability for tax crimes, but the court noted the appeal merely reiterated second-instance arguments without new legal analysis. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning on the destruction of documents and accounting records was sufficiently motivated and not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific legal criticism of the lower court's decision and merely reiterates the grounds of the appeal already rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA ROBERTO nato a CARBONIA il 05/05/1971 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui all'art. 5 e 10 del d. Igs. 74/2000 poiché egli quale legale rappresentante non aveva presentato la dichiarazione del 2016 e aveva occultato o distrutto la documentazione fiscale.
2. la sentenza adeguatamente motiva evidenziando gli accertamenti del PVC e la testimonianza del teste di PG Campanelli Riccardo; le fatture emesse dalla società del ricorrente sono state registrate nella contabilità della società Costruzioni generali srl (come accertato nel processo verbale di constatazione). Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.