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Ordinanza — n. 41248/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41248/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Graziano Scatola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments were either merely repetitive of previously rejected contentions or manifestly unfounded and too general to be considered at the stage of legal admissibility. Consequently, the lower court's decision regarding the continuation of external proceedings and the denial of generic mitigating circumstances was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds permitted by law; appeals that merely reproduce arguments already rejected by the lower court or that are too general and fail to address the specific reasoning of the lower judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal stage of legal admissibility repetitive arguments generic mitigating circumstances Court of Cassation procedural requirements court costs and fine continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATOLA GRAZIANO nato a NAPOLI il 06/04/1988 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Graziano Scatola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quanto al primo, perchè meramente riproduttivo di profili di censura, relativi alla rivendicata continuazione esterna con la sentenza del Tribunale di Viterbo del 5 maggio 2003, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e senza fratture logiche dal giudice di merito ( si veda pagina 5 della sentenza, dal capoverso 2) mentre il secondo, inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che manifestamente infondato, è anche aspecifico ( perchè non tiene in alcun modo conto delle riposte offerte al gravame di merito sul punto e delle considerazioni, giuridicamente corette e immuni da vuoti logici, poste a supporto della decisione assunta: cfr pagina 5, dal terz'ultimo capoverso in poi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.