Italian Court dismisses appeal as generic and rejects mitigating circumstance claim due to non-spontaneous surrender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding surrender, but the lower court found his return to the residence was not spontaneous but a flight triggered by seeing carabinieri. The court rejected the appeal as generic and merely repetitive of arguments already properly evaluated and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; The court must reject appeals that are generic or merely repetitive of previously evaluated arguments, and deny mitigating circumstances where the defendant's return to custody was not spontaneous but resulted from a flight triggered by law enforcement presence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Maragas Luca, nato a Castellamare di Stabia il 06.01.1994 avverso la sentenza del 10 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., la Corte territoriale ha motivato in maniera puntuale, coerente, logica e lineare, osservando che l'imputato non si era consegnato presso l'autorità che avesse l'obbligo di tradurlo in carcere e come, in ogni caso, il rientro nell'abitazione non potesse considerarsi spontaneo, bensì consistito in una fuga determinata dalla vista dei carabinieri; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ide