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Ordinanza — n. 41246/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of already adjudicated grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Iulian Guriuc inadmissible. The court found the appeal's arguments were merely a reproduction of grounds that had already been thoroughly examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it rests on grounds that are merely a reproduction of profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproductive grounds merely reproduced arguments court of cassazione procedural costs already adjudicated legal reasoning denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURIUC IULIAN nato il 20/02/1979 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Iulian Guriuc avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su un motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagina 2 e il puntuale riferimento ivi reso alla semplice possibilità che la falsa denunzia sia, come correttamente ritenuto nella specie, foriera di una conseguenziale attività di indagine in coerenza con la natura del reato prospettato) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso il 23 settembre 2022.