Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive and lacking specific arguments against the lower court's findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Luigi Ferraro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had confirmed liability based on the illegal finalization of seized goods, a decision the appellant challenged with arguments deemed insufficient to overturn the established facts. The court rejected the appeal because the first ground was merely a repetition of issues already properly addressed by the trial judge, while the second ground was found to be too general and failing to confront the conclusive evidence of recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance, or if it is too generic to overcome the definitive findings of fact and law established by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO LUIGI nato a NAPOLI il 06/04/1975 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, / letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Ferraro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al primo motivo, appare meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte del merito ha confermato il giudizio di responsabilità con riguardo alla finalizzazione illecita della sostanza detenuta valorizzando un insieme di circostanze di fatto letto in termini di linearità logica che il ricorso contrasta inadeguatamente contrapponendo una visione alternativa delle risultanze non in grado di incrinare con la dovuta immediatezza quella privilegiata in sentenza) mentre in relazione al secondo motivo è aspecifico ( perché la sentenza evidenzia l'impossibilità di pervenire ad un esito diverso stante la conferma della recidiva e il valore ostativo da dare alla stessa rispetto alla possibilità do ritenere le generiche prevalenti, valutazione pregiudiziale che l'impugnazione trascura integralmente di affrontare e superare); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm nde. Così deciso il 23 settembre 2022.