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Ordinanza — n. 41239/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41239/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fausto Turco inadmissible. The court found the arguments regarding the crime under Article 337 of the Penal Code were generic and merely reproduced points already rejected by the lower court. Furthermore, the court upheld the territorial court's reasoning on the lack of non-prosecution grounds under Article 131-bis, emphasizing the defendant's persistent intent and violent attitude.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must present new and specific arguments; generic reproductions of rejected points render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments Article 337 penal code Article 131-bis penal code Court of Cassation lack of novelty procedural dismissal impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Turco Fausto, nato a Napoli il 20.03.1984 avverso la sentenza del 4 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e lineare, valorizzando, ai fini dell'intensità del dolo, la perseveranza dell'imputato nel manifestare il proprio intento antigiuridico, che si è sostanziata in un atteggiamento assai violento ed irascibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm