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Ordinanza — n. 41238/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41238/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41238/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTA GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 14/08/1993 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Canta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla qualificazione data alle condotte a giudizio (coerentemente ritenute incompatibili con l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 Tus rivendicata dalla difesa alla luce delle modalità dell'azione e dei quantitativi di sostanza cedute, destinate a disvelare una strutturata attività di spaccio in grado di garantire con stabilità ai continuativi acquirenti forniture talora non indifferenti che a loro volta presupponevano una capacità di smercio e dunque di approvvigionamento sul mercato di riferimento non indifferenti), sia con in ordine al reso giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto riconosciute in primo grado (atteso che la sentenza impugnata anche sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, dando rilievo fondamentale alla gravità delle condotte contestate e al precedente specifico del prevenuto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41238/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 Tus rivendicata dalla difesa alla luce delle modalità dell'azione e dei quantitativi di sostanza cedute, destinate a disvelare una strutturata attività di spaccio in grado di garantire con stabilità ai continuativi acquirenti forniture talora non indifferenti che a loro volta presupponevano una capacità di smercio e dunque di approvvigionamento sul mercato di riferimento non indifferenti), sia con in ordine al reso giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto riconosciute in primo grado (atteso che la sentenza impugnata anche sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, dando rilievo fondamentale alla gravità delle condotte contestate e al precedente specifico del prevenuto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione procedura di ricusazione censure procedurali sostanze soggette a restrizione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTA GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 14/08/1993 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Canta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla qualificazione data alle condotte a giudizio (coerentemente ritenute incompatibili con l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 Tus rivendicata dalla difesa alla luce delle modalità dell'azione e dei quantitativi di sostanza cedute, destinate a disvelare una strutturata attività di spaccio in grado di garantire con stabilità ai continuativi acquirenti forniture talora non indifferenti che a loro volta presupponevano una capacità di smercio e dunque di approvvigionamento sul mercato di riferimento non indifferenti), sia con in ordine al reso giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto riconosciute in primo grado (atteso che la sentenza impugnata anche sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, dando rilievo fondamentale alla gravità delle condotte contestate e al precedente specifico del prevenuto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022