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Ordinanza — n. 41232/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly irrelevant and non-allowed reasons under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Russo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found all grounds were either legally impermissible in the final review stage or merely repetitive of issues already properly addressed by the lower court. Specifically, the argument regarding the vehicle's unavailability was rejected as factually irrelevant since the underlying omission was uncontested and the legal reasoning was already soundly established.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if grounds are manifestly irrelevant, non-allowed by law, or merely repetitive of issues already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly irrelevant grounds non-allowed reasons repetitive arguments Court of Cassazione procedural economy court costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2, dal quinto cpv.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2, dal quinto cpv.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARIO nato a LECCE il 03/08/1987 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente inconferenti (quelli inerenti l' inutilizzabilità addotta perché relativa a una circostanza in fatto - la mancata denunzia quanto alla sottrazione del veicolo legata al fatto di cui al capo a della rubrica- comunque incontroversa e non altrimenti smentita) oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e con argomentazioni all'evidenza estranee da vuoti o incongruenze logiche (si veda pag. 2, dal quinto cpv.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amme de. Così deciso il 23 settembre 2022.