Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed reasons and repetition of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were not permitted under the law for a legality proceeding. The appellant argued against the lower court's findings regarding criminal responsibility and the specific qualification of the offense, but the court noted these issues had already been thoroughly examined and rejected with sound legal arguments by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as merely repetitive, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal in a legality proceeding is inadmissible if it relies on grounds not permitted by law or merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SALVO FEDERICO nato a CATANIA il 18/09/1984 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; --7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvo Federico Di Stefano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione al giudizio di responsabilità ( dovendosi ritenere ineccepibile il giudizio speso quanto al concorso garantito dal ricorrente nell'attività di detenzione e spaccio ascritta al concorrete Claudio Cristaudo siccome inequivocabilmente cristallizzata dalla emergenze del servizio di osservazione reso prima dell'arresto in flagranza), sia in punto di qualificazione del fatto ( alla luce della compiuta disamina della fattispecie a giudizio ritenuta incompatibile con i costituti oggettivi dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 TU, tutti complessivamente considerati e valorizzati all'esito di una valutazione sinergica e globale altrettanto immune da censure), sia in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( denegate alla luce di una omessa indicazione di elementi positivi al fine pretermessi nella valutazione resa sul punto, aspetto non ovviato neppure dal presente ricorso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 20